La guardia medica che non interviene e consiglia di ospedalizzare il paziente con una chiamata al 118 rischia una condanna penale. Parola di Cassazione. Secondo gli Ermellini si può infatti configurare una ipotesi di rifiuto di atti d’ufficio. La Corte nella sentenza 35344/2008 ha ricordato che, ”l’urgenza dell’intervento, specie in campo sanitario, va apprezzata con riferimento al pregiudizio, anche potenziale e non necessariamente irreparabile, che può comunque derivare al paziente dalla mancata o tardiva assistenza sollecitata”. Sulla scorta di questo principio la Sesta sezione penale ha confermato una condanna ex art. 328 c.p. nei confronti di una guardia medica per avere “indebitamente rifiutato [...] l’intervento domiciliare per sostituire il catetere urinario, che era ostruito, ad una paziente tetraplegica impossibilitata alla minzione da circa 12 ore”.
Per ben due volte i familiari della malata avevano contattato la guardia medica, sentendosi però solo dire dal medico di “sollecitare l’intervento del 118″ essendo lui “sprovvisto del set sterile necessario per l’operazione di sostituzione del catetere”. Alla fine il 118 è intervenuto ma il marito della paziente non aveva consentito il trasferimento in ospedale essendo la moglie inserita da tempo nel programma di assistenza domiciliare. La famiglia aveva così dovuto rivolgersi privatamente ad un’ infermiere professionale per la sostituzione del catetere.
                                                            Luigi Ambrosio